[1]Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
- a)militari specializzati: Esercito.......................... n. 21.000 Marina........................... n. 14.000 Aeronautica........................ n. 34.450 b) militari aiuto-specialisti: Esercito.......................... n. 40.000 Marina........................... n. 16.000 Aeronautica........................ n. 19.800
[2]Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 50 unita'. Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
[3]sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti........ n. 30 guardiamarina......................... n. 60
[4]Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 90 unita'. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
[5]Esercito (compresi i carabinieri)............... n. 100 Marina............................. n. 4 Aeronautica.......................... n. 90
Testo vigente dal 30 aprile 1981
