[1]Il quinto comma dell'articolo 72 della legge 23 aprile 1981, n. 164, e' sostituito dal seguente: "Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

[2]- Esercito (compresi i Carabinieri).............. n. 650 - Marina........................... n. 105 - Aeronautica........................ n. 210"

Testo vigente dal 20 novembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-11-20;652~art6 · fonte su Normattiva