Art. 13 — Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1982, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1982, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1). L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1982, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
