Art. 14 — Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative
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[1]Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1982, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1982, come appresso:
- a)militari specializzati: Esercito.......................... n. 21.000 Marina........................... n. 14.000 Aeronautica......................... n. 35500 b) militari aiuto-specialisti: Esercito.......................... n. 40.000 Marina........................... n. 16.000 Aeronautica........................ n. 19.800
[2]Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1982, in 60 unita'. Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1982, come appresso:
[3]sottotenenti di vascello.................... n. 44
[4]Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1982, in 90 unita'. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1982, come appresso:
[5]Esercito (compresi i carabinieri)............... n. 600 Marina............................ n. 105 Aeronautica.......................... n. 210
[6]La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1982, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
[7]sergenti.......................... n. 7.000 sergenti raffermati di leva.................. n. 800 sottocapi e comuni volontari................ n. 4.000 sottocapi raffermati di leva................ n. 1.000
[8]A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1982, come appresso:
[9]sergenti.......................... n. 5.300 graduati e militari di truppa................ n. 2.300
[10]Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 10.600 unita'. Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1982, come appresso:
[11]Esercito............................ n. 9 Aeronautica.......................... n. 10
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
