Art. 3 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disposizioni relative
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Per l'anno finanziario 1982 le spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti sono iscritte in un apposito stato di previsione. Per il medesimo anno finanziario, sono trasferite nel predetto stato di previsione le spese iscritte in conto competenza nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e n. 37 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, nonche' i rispettivi residui passivi risultanti alla chiusura dello stesso anno finanziario 1981. Nello stato di previsione della, Presidenza del Consiglio dei ministri e' altresi' istituita una ulteriore rubrica intestata "Alto Commissariato per il coordinamento dei servizi di protezione civile". Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1982, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). Nelle more dell'emanazione del provvedimento legislativo concernente disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il controllo amministrativo-contabile sugli atti della Presidenza stessa continua ad essere esercitato dalla Ragioneria centrale per i Servizi del tesoro. L'assegnazione di lire 415 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1982, e' comprensiva della somma di lire 105 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
