Art. 4 — Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1982, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1982, rispettivamente fino all'importo massimo di lire 1.679.307.648.000 e lire 1.451.212.536.000. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto; rispettivamente, con quello delle poste e delle telecomunicazioni e con quello dei trasporti. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1982-31 agosto 1982, mensilmente, un dodicesimo degli importi complessivi di cui al secondo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i Fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 6772, 6851, 6852, 6857, 6858, 6862 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1982, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1982, e' stabilito in lire 35.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 150.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e' elevato, per l'anno finanziario 1982, a lire 8.000 miliardi con carattere rotativo. Ai sensi dell'articolo 17, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificata dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1982, in lire 8.000 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' stabilita in lire 455 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1982, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 3 dicembre 1982
