Art. 7 — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1982, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il Ministro del tesoro e autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli numeri 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982, per l'attuazione delle disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui citati capitoli nn. 1292 e 7031 del suddetto stato di previsione. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1982, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
