Art. 9 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1982, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1982. t fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
Testo in vigore dal 30 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
