Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85

Art. 14 — Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

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[1]Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1983, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1983, come appresso:

  • a)militari specializzati: Esercito........................... n. 21.000 Marina........................... n. 14.000 Aeronautica........................ n. 35.500 b) militari aiuto-specialisti: Esercito.......................... n. 40.000 Marina........................... n. 16.000 Aeronautica........................ n. 17.000

[2]Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1983, in 60 unita'. Il numero massimo degli ufficiali piloti di stato maggiore di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1983, in 90 unita'. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1983, come appresso:

[3]Esercito (compresi i carabinieri)............... n. 600 Marina............................ n. 120 Aeronautica.......................... n. 200

[4]La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1983, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

[5]sergenti.......................... n. 7.000 sergenti raffermati di leva.................. n. 900 sottocapi e comuni volontari................ n. 4.000 sottocapi raffermati di leva................. n. 900

[6]A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1983, come appresso:

[7]sergenti.......................... n. 4.810 graduati e militari di truppa................ n. 2.131

[8]Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 11.821 unita'. Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1983, come appresso:

[9]Esercito............................ n. 9 Aeronautica........................... n. 9

[10]La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1983, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

[11]sergenti.......................... n. 7.000 graduati e militari di truppa............... n. 21.000

[12]Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1983, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unita'. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano per l'esercizio finanziario 1983, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57 integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti gia' autorizzati. I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia. Quando gli atti investono la competenza di piu' capitoli e' sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria. Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1983, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008

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