Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85

Art. 17 — Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1983, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1983, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1983, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-04-28;133~art17 · fonte su Normattiva