Art. 3 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1983, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). L'assegnazione di lire 495 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1983, e' comprensiva della somma di lire 131 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Si applica il secondo comma dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 164.
Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
