Art. 6 — Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1983, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni statali interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' esistenti in conto residui sul capitolo n. 7503 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'attuazione della delibera CIPE del 12 novembre 1982, concernente l'approvazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 56 della legge 7 agosto 1982, numero 526. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e', altresi', autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonche' ad effettuare le eventuali successive variazioni, i fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7504 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1983, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.
Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
