Art. 7 — Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1983, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1983, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
Testo in vigore dal 30 aprile 1983 al 22 dicembre 2008
