Art. 1 — Stato di previsione dell'entrata
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1984, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Testo vigente dal 30 dicembre 1983
