Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89

Art. 10 — Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1987, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato ad istituire, con propri decreti, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1987, gli occorrenti capitoli con la necessaria dotazione di cassa, in relazione ai residui accertati alla chiusura dell'esercizio 1986 nei bilanci delle Aziende Fondo per il culto, Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma e Patrimoni riuniti ex-economali. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1987, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti e reparti della Polizia di Stato che si trovino in particolari situazioni di impiego e ambientali. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalita' giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;911~art10 · fonte su Normattiva