Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89

Art. 12 — Stato di previsione del Ministro dei trasporti e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero de trasporti, per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;911~art12 · fonte su Normattiva