Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89

Art. 17 — Stato di previsione del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). (( 1-bis. Le somme iscritte ai capitoli 1118 e 4536 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1987, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo))

Testo in vigore dal 15 novembre 1987 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;911~art17 · fonte su Normattiva