Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-89

Art. 3 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1987, e' comprensiva della somma di lire 210.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 luglio di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-22;911~art3 · fonte su Normattiva