Art. 9 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1987, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Per l'anno finanziario 1987 le aperture di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1987 possono essere emesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1986 al 22 dicembre 2008
