Art. 10 — Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1988, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1988, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1988, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti e reparti della Polizia di Stato che si trovino in particolari situazioni di impiego e ambientali. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste di personalita' giuridica relativamente ai circoli, alle sale di convegno, alle mense non obbligatorie di servizio nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate, in tutto o in parte, con fondi non statali. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati dello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo iscritto, per competenza e cassa, al capitolo n. 1600 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 22 dicembre 2008
