Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-90

Art. 12 — Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-03-11;79~art12 · fonte su Normattiva