Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-90

Art. 14 — Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

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[1]Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

  • a)militari specializzati:
  • 1)Esercito.................. n. 21.000
  • 2)Marina................... " 11.500
  • 3)Aeronautica................. " 34.311 b)

[2]militari aiuto-specialisti:

  • 1)Esercito.................. n. 40.000
  • 2)Marina................... " 15.500
  • 3)Aeronautica................ " 16.500 Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito per l'anno finanziario 1988, come appresso:
  • a)Esercito.................... n. 70 b)

[3]Marina..................... " 140

  • c)Aeronautica.................. " 160 Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso:
  • a)Esercito (compresi i carabinieri)....... n. 875 b)

[4]Marina..................... " 120

  • c)Aeronautica.................. " 210 La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
  • a)sergenti.................... n. 7.000 b)

[5]sottocapi e comuni volontari.......... " 3.524

[6]6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1988, come appresso:

  • a)sergenti.................... n. 6.000
  • b)graduati e militari di truppa......... " 2.828

[7]7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1988, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'. 8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1988, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

  • a)sergenti.................... n. 7.000
  • b)graduati e militari di truppa......... " 1.000

[8]9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata, per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le modalita' di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come appresso:

  • a)Esercito.................... n. 25.778
  • b)Marina..................... " 6.939 c)

[9]Aeronautica.................. " 4.338

[10]10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4004, 4005, 401 1, 4031, 4051, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nel citato articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 11. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011, 4072 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 12. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 13. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 22 dicembre 2008

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