Art. 19 — Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli interessati, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, gli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 7552 e 8564 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988.
Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 22 dicembre 2008
