Art. 21 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). Alle spese di cui al capitolo n. 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita', si applicano, per l'anno finanziario 1988, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 22 dicembre 2008
