Art. 24 — Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22). Per l'attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, connesse con il trasferimento di funzioni previste dalla legge stessa dai Ministeri interessati. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente, di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i vari capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo n. 1142 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1988. ((4-bis. In relazione al programma annuale per l'esercizio 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.67, approvato dal CIPE ai sensi del comma 3 del citato articolo 18 della predetta legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa negli stati di previsione interessati))
Testo in vigore dal 31 agosto 1988 al 22 dicembre 2008
