Art. 3 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/a). L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1988, e' comprensiva della somma di lire 199.000 milioni da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma di lire 22.000 milioni da riferire alle iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce sincrotrone approvate dallo stesso CIPE. Il Ministro incaricato del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 30 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 3411 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1988.
Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 31 agosto 1988
