Art. 8 — Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1988, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1). In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva comunitaria n. 486 del 1977, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1988 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1988.
Testo in vigore dal 19 marzo 1988 al 22 dicembre 2008
