Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-91

Art. 5 — Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1989, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali suc- cessive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7507 e dei fondi scritti in conto residui e in termini di competenza e da cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' altresi' autorizzato ad effettuare la ripartizione, con propri decreti, tra le amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti per competenza e cassa al capitolo n. 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la tutela di beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1988 al 26 novembre 1989

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