Art. 1 — Stato di previsione dell'entrata
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Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1991, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1). E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1991 delle somme iscritte nei capitoli nn. 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008
