Art. 2 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991. Il Ministro del tesoro, e' altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo n. 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo n. 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo n. 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1991. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008
