Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-93

Art. 20 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). Alle spese di cui ai capitoli nn. 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1991, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. ((2-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1991, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli Istituti medesimi))

Testo in vigore dal 4 dicembre 1991 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;406~art20 · fonte su Normattiva