Art. 23 — Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1991, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 22). Per l'attuazione del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, con deliberazione 3 agosto 1990, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 1990, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008
