Art. 14 — Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1992, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto- regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1992, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1991 al 13 novembre 1992
