Art. 2 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e', altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
