Art. 20 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). Alle spese di cui ai capitolo 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1992, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per la attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
