Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Art. 20 — Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19). Alle spese di cui ai capitoli 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1993, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc- cessive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1993, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1993, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Testo vigente dal 29 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;501~art20 · fonte su Normattiva