Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995

Art. 12 — Stato di previsione del Ministero delle poste delle telecomunicazioni e disposizioni relative

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1992 al 25 novembre 1993. Leggi il testo vigente →

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1993, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11). L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1). L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1993, ai termini del regio decreto- legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2). I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117. I capitoli dello stato di previsione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Azienda medesima. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1993, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 102, 103, 105 e 171. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla soppressione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alla legge 29 gennaio 1992, n. 58. Con uno o piu' decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro del tesoro, saranno emanate le necessarie norme per l'attuazione della citata legge 29 gennaio 1992, n. 58.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1992 al 25 novembre 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;501~art12 · fonte su Normattiva