Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012

Art. 14 — Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unita' previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonche' al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unita' previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'unita' previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unita' previsionale di base «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare» nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;192~art14 · fonte su Normattiva