Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-96

Art. 2 — Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e disposizioni relative

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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1994, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate aU' capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti sui tondi iscritti al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consigl io dei ministri. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti concernenti il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport. (( Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui passivi. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le somme relative al Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio successivo e per quelli per i quali le somme stesse furono stanziate. )) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 554)).

Testo in vigore dal 14 ottobre 1994 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1993-12-24;539~art2 · fonte su Normattiva