Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

Art. 15 — Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1995. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1995 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;726~art15 · fonte su Normattiva