Rifinanziamento di interventi in campo economico

Art. 2 — Rifinanziamento del comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41

Il fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e' ulteriormente incrementato, per la concessione alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura di lire 55 miliardi per l'anno 1991 da destinare a contributi in conto capitale. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 55 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali e di mercati agroalimentari". Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 3 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-28;421~art2 · fonte su Normattiva