Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

Art. 8 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. Per l'anno finanziario 1995 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1995, delle somme versate al capitolo 3548 dell'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;726~art8 · fonte su Normattiva