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(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative). Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1996, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). Il numero massimo dei graduati di leva aiuto-specialisti, in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 1996, come segue:

  • a)Esercito.................................. n. 37.500;
  • b)Marina................................... n. 14.550;
  • c)Aeronautica.............................. n. 16.750. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1996, come segue:
  • a)Esercito.............................. n. 153;
  • b)Marina............................... n. 160;
  • c)Aeronautica.......................... n. 310. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1996, come segue:
  • a)Esercito (compresi i carabinieri)........ n. 1.271;
  • b)Marina................................... n. 110;
  • c)Aeronautica.............................. n. 200. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria, e' determinata, per l'anno finanziario 1996, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 800 unita'. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma volontaria, e' fissata, per l'anno finanziario 1996, in 923 unita'. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi e' stabilito, per l'anno finanziario 1996, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unita'. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria, per l'anno finanziario 1996, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 1.250 unita'. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il numero massimo dei militari volontari ammessi alla ferma biennale, triennale o quinquennale, e' fissato, per l'anno finanziario 1996, come segue:
  • a)Esercito........................... n. 23.000;
  • b)Marina............................ n. 5.509;
  • c)Aeronautica....................... n. 2.250. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1996, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978,n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1996, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1996 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1996.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1995 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1995-12-28;551~art13 · fonte su Normattiva