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(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative). Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1996, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, puo' essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1029, 1030, 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1996. E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1996, delle somme versate al capitolo 3548 dell'entrata del bilancio dello Stato dai gestori delle scuole secondarie non statali, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 358, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e la ripartizione del fondo iscritto al capitolo 1050 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1995 al 22 dicembre 2008
