Art. 9 — Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1997 al 21 novembre 1998. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). Gli importi stabiliti con decreto del commissario ad acta, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati alle pertinenti unita' previsionali di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, il Fondo per l'attivita' di progettazione delle Amministrazioni statali dell'unita' previsionale di base "Fondo progettazione opere pubbliche" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Affari generali e del personale" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1997 al 21 novembre 1998
