Art. 10 — Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilita' del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "investimenti" del programma "politiche urbane e territoriali", nell'ambito della missione "casa e assetto urbanistico" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
Testo in vigore dal 28 dicembre 2007 al 14 novembre 2008
