Art. 7 — Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative
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Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2008, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi per oneri di personale e per l'operativita' scolastica iscritti nelle unita' previsionali di base "oneri comuni" e "investimenti" del programma "fondi da assegnare", nell'ambito della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra i capitoli relativi al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e i capitoli relativi al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 28 dicembre 2007 al 14 novembre 2008
