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Ai fini della protezione delle acque superficiali e sotterranee dagli inquinamenti derivanti dall'uso dei detersivi, i detergenti sintetici contenuti nei prodotti destinati al lavaggio e pulizia ed i detergenti sintetici come tali, debbono essere biodegradabili in misura di almeno l'80 per cento. L'osservanza del disposto del comma precedente non dovra' avere come effetto l'uso di detergenti che, nelle condizioni normali d'impiego, possano arrecare danno alla salute dell'uomo o degli animali.

Testo in vigore dal 3 aprile 1971 al 18 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-03;125~art1 · fonte su Normattiva