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I detergenti sintetici confezionati debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili della denominazione del prodotto, nonche' l'indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, della sede della impresa produttrice, dello stabilimento di produzione e dell'impresa responsabile dell'immissione in commercio, della percentuale di biodegradabilita' del prodotto, delle condizioni di impiego e del quantitativo netto in peso o volume. I detergenti sintetici venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione della percentuale di biodegradabilita'. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 3 aprile 1971 al 18 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-03;125~art4 · fonte su Normattiva