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Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' emanato, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentiti il Consiglio superiore di sanita' ed il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione. I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Testo in vigore dal 3 aprile 1971 al 18 maggio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-03;125~art6 · fonte su Normattiva